Spesometro 2013
L’art. 21 del DL 31.5.2010 n. 78 (conv. L. 30.7.2010 n. 122) ha introdotto l’obbligo, per i soggetti passivi IVA, di comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate le operazioni, rilevanti ai fini dell’imposta, rese e ricevute, di importo almeno pari a 3.000,00 euro (c.d. “spesometro”).
A decorrere dall’1.1.2012, tale norma è stata modificata dall’art. 2 co. 6 del DL 2.3.2012 n. 16 (conv. L. 26.4.2012 n. 44) prevedendo che l’adempimento in esame, ove riferito alle operazioni per le quali è previsto l’obbligo di emissione della fattura, è assolto con la trasmissione, per ciascun cliente e fornitore, di tutte le operazioni attive e passive effettuate, a prescindere quindi dal loro importo. Per le operazioni non soggette all’obbligo di emissione della fattura, è stato invece confermato che la comunicazione ha per oggetto le operazioni di importo non inferiore a 3.600,00 euro, al lordo dell’IVA.
Il provv. Agenzia delle Entrate 2.8.2013 n. 94908:
- ha approvato il nuovo modello per la comunicazione in esame;
- ha stabilito che, con il medesimo modello, vanno comunicate anche:
– le operazioni effettuate da parte dei soggetti passivi IVA, a decorrere dall’1.10.2013, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio negli Stati o territori considerati “paradisi fiscali” (c.d. Paesi “black list”), ai sensi dell’art. 1 del DL 25.3.2010 n. 40 (conv. L. 22.5.2010 n. 73);
– gli acquisti di beni effettuati presso operatori economici di San Marino con pagamento dell’IVA mediante autofattura, a decorrere dalle operazioni annotate dall’1.10.2013;
– le operazioni in contanti legate al turismo, effettuate nei confronti di cittadini stranieri non residenti, da parte dei commercianti al minuto (e soggetti equiparati) e delle agenzie di viaggio, di importo pari o superiore a 1.000,00 euro e fino a 15.000,00 euro, ai sensi dell’art. 3 co. 2-bis del DL 2.3.2012 n. 16 (conv. L. 26.4.2012 n. 44);
- ha inoltre stabilito che lo stesso modello può essere utilizzato per comunicare i dati relativi alle attività di leasing finanziario ed operativo, di locazione e/o di noleggio di autovetture, caravan, altri veicoli, unità da diporto e aeromobili, da parte dei relativi operatori commerciali, in alternativa allo specifico modello.
Nuovo modello polivalente
In data 10.10.2013, sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate è stato pubblicato il nuovo modello di comunicazione polivalente, con le relative istruzioni, che sostituisce il modello precedente-mente approvato con il suddetto provv. Agenzia delle Entrate 2.8.2013 n. 94908.
Disciplina transitoria
Inoltre, in via transitoria, è stato previsto che:
- per le operazioni con Paesi “black list” effettuate dall’1.10.2013 al 31.12.2013, in alternativa al nuovo modello polivalente è possibile continuare ad utilizzare il precedente specifico modello;
- per gli acquisti effettuati presso operatori economici di San Marino con pagamento dell’IVA mediante autofattura, per le operazioni annotate dall’1.10.2013 e fino a quelle effettuate al 31.12.2013, in alternativa al nuovo modello polivalente è possibile continuare ad utilizzare le precedenti modalità.
2 Soggetti obbligati alla comunicazione
La comunicazione di cui all’art. 21 del DL 78/2010 (c.d. “spesometro”) riguarda tutti i soggetti passivi IVA che effettuano operazioni rilevanti ai fini IVA.
In considerazione dell’applicazione generalizzata dell’obbligo di comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA per tutti i soggetti passivi d’imposta, l’adempimento è previsto anche per:
- i soggetti in contabilità semplificata (di cui agli artt. 18 e 19 del DPR 600/73);
- gli enti non commerciali, limitatamente alle operazioni effettuate nell’esercizio di attività commerciali o agricole, ai sensi dell’art. 4 del DPR 633/72;
- i soggetti non residenti con stabile organizzazione in Italia o ivi identificati direttamente o per mezzo di un rappresentante fiscale;
- i curatori fallimentari e commissari liquidatori, per conto della società fallita o in liquidazione coatta amministrativa;
- i soggetti che hanno optato per la dispensa dagli adempimenti per le operazioni esenti, ai sensi dell’art. 36-bis del DPR 633/72;
- i soggetti che applicano il regime fiscale agevolato per le nuove iniziative produttive, di cui all’art. 13 della L. 388/2000 (c.d. “forfettini”);
- i soggetti che adottano il regime contabile agevolato c.d. per gli “ex minimi”, di cui all’art. 27 co. 3 – 5 del DL 98/2011 (conv. L. 111/2011) e al provv. Agenzia delle Entrate 22.12.2011 n. 185825.
Acquisti “promiscui”
Per gli acquisti “promiscui” degli enti non commerciali, cioè destinati sia all’attività istituzionale, sia a quella commerciale (o agricola), la registrazione della fattura dovrebbe comportare l’obbligo di comunicazione dell’operazione per l’intero importo.
2.1 soggetti esclusi
Sono esclusi dall’obbligo di comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA:
- i c.d. “nuovi contribuenti minimi” (di cui all’art. 1 co. 96 – 117 della L. 244/2007 e all’art. 27 co. 1 – 2 del DL 98/2011);
- lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni e gli altri organismi di diritto pubblico, limitatamente alle operazioni effettuate nell’ambito dell’attività istituzionale.
Acquisti “promiscui”
Per gli acquisti “promiscui” delle Amministrazioni pubbliche, cioè destinati sia all’attività istituzionale, sia a quella commerciale, la registrazione della fattura dovrebbe comportare l’obbligo di comunicazione dell’operazione per l’intero importo.
2.2 Operazioni straordinarie o altre trasformazioni sostanziali soggettive
Nei casi di operazioni straordinarie o altre trasformazioni sostanziali soggettive, avvenute durante il periodo di riferimento della comunicazione, è necessario distinguere le seguenti ipotesi:
- nel caso in cui il soggetto si è estinto per effetto dell’operazione straordinaria o della trasformazione sostanziale soggettiva, quello subentrante deve trasmettere la comunicazione contenente anche i dati delle operazioni effettuate dal soggetto estinto;
- nel caso in cui il soggetto non si è estinto per effetto dell’operazione straordinaria, la comunicazione deve essere presentata dal soggetto stesso.
3 Oggetto della comunicazione
Sono oggetto della comunicazione i corrispettivi relativi alle:
- cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute per le quali sussiste l’obbligo di emissione della fattura, indipendentemente dall’importo unitario dell’operazione;
- cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute per le quali non sussiste l’obbligo di emissione della fattura, qualora l’importo unitario dell’operazione sia pari o superiore a 3.600,00 euro, al lordo dell’IVA;
- operazioni in contanti legate al turismo:
– effettuate dai soggetti di cui agli artt. 22 (commercianti al minuto e soggetti equiparati) e 74-ter (agenzie di viaggio) del DPR 633/72;
– nei confronti delle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e, comunque, diversa da quella di uno dei Paesi dell’Unione europea, ovvero dei Paesi dello Spazio economico europeo, che abbiano residenza fuori dal territorio dello Stato italiano;
– di importo pari o superiore a 1.000,00 euro e fino a 15.000,00 euro.
3.1 Operazioni senza obbligo di emissione della fattura
Riguardo alle operazioni senza obbligo di emissione della fattura, il provv. Agenzia delle Entrate 2.8.2013 n. 94908 ha stabilito che:
- il limite di 3.600,00 euro, al lordo dell’IVA, non opera nel caso in cui sia stata emessa la fattura:
– su base volontaria;
– ovvero, a seguito di richiesta del cliente;
- per le operazioni attive relative agli anni 2012 e 2013, per le quali sia emessa la fattura, la soglia di 3.600,00 euro, al lordo dell’IVA, opera anche per le operazioni documentate da fattura da parte:
– dei commercianti al minuto e soggetti equiparati (art. 22 del DPR 633/72);
– delle agenzie di viaggio (art. 74-ter del DPR 633/72).
3.2 Operazioni legate al turismo superiori a 15.000,00 euro
Le suddette operazioni legate al turismo di importo superiore a 15.000,00 euro sono comunicate nei quadri ordinari relativi allo “spesometro”.
Oltre i 15.000,00 euro, infatti, non sono più applicabili deroghe al divieto di utilizzo dei contanti.
4 Operazioni escluse dallo “spesometro”
Oltre alle operazioni irrilevanti ai fini IVA perché carenti di uno o più presupposti impositivi, sono escluse dall’obbligo di comunicazione ai fini dello “spesometro”:
- le importazioni;
- le esportazioni “dirette” di cui all’art. 8 co. 1 lett. a) e b) del DPR 633/72, comprese le cessioni interne delle esportazioni in triangolazione. Come, invece, chiarito dalla circ. Agenzia delle Entrate 30.5.2011 n. 24 (§ 3.4), l’obbligo di comunicazione è previsto per le cessioni interne delle triangolazioni comunitarie, non imponibili IVA ai sensi dell’art. 58 del DL 331/93 (conv. L. 427/93);
- le operazioni intracomunitarie, in quanto oggetto di dichiarazione ai fini INTRASTAT;
- le operazioni oggetto di comunicazione obbligatoria all’Anagrafe tributaria, ai sensi dell’art. 7 del DPR 605/73 o di altre disposizioni (es. contratti di assicurazione, contratti di somministrazione di energia elettrica, acqua e gas, contratti di mutuo, atti di compravendita di immobili);
- le operazioni finanziarie esenti da IVA ai sensi dell’art. 10 del DPR 633/72;
- i passaggi interni di beni tra attività separate ai sensi dell’art. 36 del DPR 633/72.
4.1 Operazioni con Paesi “black list”
Le operazioni, attive e passive, poste in essere con Stati o territori a fiscalità privilegiata (c.d. Paesi “black list”) non devono essere incluse nello “spesometro”, in quanto oggetto di comunicazione separata nel quadro BL.
Operazioni di importo non superiore a 500,00 euro
Dovrebbe restare confermata, anche per le operazioni effettuate dall’1.10.2013, l’esclusione dall’obbligo di comunicazione relativa alle operazioni di importo pari o inferiore a 500,00 euro.
4.2 Acquisti di beni provenienti da San Marino
Per gli acquisti di beni da operatori economici di San Marino con pagamento dell’IVA mediante autofattura deve essere compilato esclusivamente il quadro SE.
In base allo stesso principio, gli altri acquisti di beni e servizi presso operatori sammarinesi dovrebbero essere comunicati nel solo quadro BL, riferito alle operazioni con Paesi “black list”.
4.3 Operazioni pagate con carte di credito o di debito
Sono escluse dall’obbligo di comunicazione le operazioni effettuate:
- nei confronti di contribuenti non soggetti passivi IVA;
- di importo pari o superiore a 3.600,00 euro;
- qualora il pagamento del corrispettivo sia avvenuto mediante carte di credito, di debito o prepagate, emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione di cui all’art. 7 co. 6 del DPR 605/73.
Andrebbe chiarito se, ai fini dell’esonero, è richiesto che le operazioni in esame non siano docu-mentate da fattura. Tale condizione, prevista dal provv. Agenzia delle Entrate 2.8.2013 n. 94908, non risulta invece richiamata dalle istruzioni per la compilazione del nuovo modello di comunica-zione polivalente.
Operatori finanziari non residenti
L’adempimento resta, tuttavia, obbligatorio se i suddetti operatori finanziari sono non residenti e senza stabile organizzazione in Italia.
5 casi particolari
Le istruzioni relative alla compilazione del nuovo modello di comunicazione polivalente hanno fornito chiarimenti su alcune casistiche particolari.
5.1 Fatture cointestate
Le operazioni documentate da fatture cointestate devono essere comunicate per ognuno dei soggetti cointestatari.
5.2 Fatture ricevute per operazioni effettuate dai “nuovi contribuenti minimi”
Le fatture ricevute per operazioni effettuate dai c.d. “nuovi contribuenti minimi” devono essere comunicate, in quanto le stesse, pur non recando l’addebito dell’imposta, sono da considerare comunque rilevanti e, quindi, soggette a registrazione ai fini IVA.
5.3 decadenza dal regime dei “NUOVI CONTRIBUENTI MINIMi”
In relazione ai c.d. “nuovi contribuenti minimi”, l’esonero dallo “spesometro” non opera se, in corso d’anno, si verifica una causa di decadenza dal regime; in tal caso, vanno comunicate le operazioni effettuate dalla data in cui sono venuti meno i requisiti per l’applicazione del regime semplificato.
In linea generale, quindi, la fuoriuscita dal regime, salvo che i ricavi o compensi conseguiti siano superiori a 45.000,00 euro, determina l’obbligo di comunicare le operazioni poste in essere solo dall’annualità successiva.
5.4 Contabilità separate
In caso di esercizio di due attività in contabilità separata ai sensi dell’art. 36 del DPR 633/72, la fattura del fornitore che contiene costi promiscui ad entrambe le attività può essere comunicata:
- compilando un dettaglio unico, ancorché possa dar luogo a distinte registrazioni;
- al netto di eventuali voci “fuori campo IVA”.
5.5 autotrasportatori
Per gli autotrasportatori, iscritti al relativo Albo, che possono annotare le fatture emesse entro il trimestre solare successivo a quello della loro emissione ex art. 74 co. 4 del DPR 633/72, l’obbligo di inserimento nella comunicazione decorre dal momento in cui le medesime sono registrate.
5.6 Schede carburanti
Sono esclusi dalla comunicazione i dati degli acquisti di carburante pagati con carte di credito, di debito e prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione di cui all’art. 7 co. 6 del DPR 605/73.
Per contro, nei casi in cui permane la tenuta delle schede carburante, è possibile riportarne i dati con le stesse modalità previste per i documenti riepilogativi delle fatture di importo inferiore a 300,00 euro.
5.7 Spedizioni internazionali di beni
Le prestazioni di servizi strettamente legate ad operazioni di importazione ed esportazione (es. servizi di spedizione e trasporto), non imponibili ai fini IVA ai sensi dell’art. 9 del DPR 633/72, vanno comunicate al netto degli importi esclusi (es. diritti doganali).
5.8 Vendite per corrispondenza
Le vendite per corrispondenza sono comunicate con le stesse modalità delle altre operazioni effettuate attraverso i canali distributivi ordinari. Di conseguenza, per le operazioni per le quali:
- viene rilasciata fattura occorre comunicare la vendita indipendentemente dall’importo;
- non viene emessa fattura, la comunicazione deve essere effettuata se di importo non inferiore a 3.600,00 euro, al lordo dell’IVA.
5.9 Cessioni gratuite oggetto di autofattura
Le cessioni gratuite di beni oggetto di autofatturazione, rientranti nell’attività propria dell’impresa cedente, vanno comunicate con l’indicazione della partita IVA del cedente.
5.10 Regime del margine
Le operazioni effettuate in applicazione del regime IVA dei beni usati (di cui agli artt. 36-40 del DL 41/95 conv. L. 85/95), non documentate da fattura, sono oggetto di comunicazione se di importo non inferiore a 3.600,00 euro.
5.11 corrispettivi snai
Sono considerati rilevanti e, pertanto, oggetto di comunicazione:
- i corrispettivi scaturenti dagli estratti conto quindicinali SNAI al gestore degli apparecchi da intrattenimento di cui all’art. 110 co. 7 del RD 773/31 (TULPS);
- le fatture emesse dal pubblico esercizio dove sono collocati gli apparecchi nei confronti del gestore degli stessi;
- i corrispettivi derivanti da singole giocate al Lotto da parte di soggetti privati.
5.12 Corrispettivi delle distinte riepilogative ASL
Sono considerati rilevanti e, pertanto, oggetto di comunicazione i corrispettivi emessi dalle farmacie a fronte dell’incasso delle distinte riepilogative ASL.
6 utilizzo del nuovo modello di comunicazione polivalente
Il nuovo modello di comunicazione polivalente:
- deve essere utilizzato per la comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA (“spesometro”), relative agli anni 2012 e successivi;
- deve essere utilizzato per la comunicazione, da parte dei commercianti al minuto e soggetti equiparati (di cui all’art. 22 del DPR 633/72) e delle agenzie di viaggio (di cui all’art. 74-ter del DPR 633/72), presso i quali sono effettuati, in denaro contante, gli acquisti di beni e dai quali sono rese le prestazioni di servizi legate al turismo, nei confronti di soggetti stranieri non residenti, di importo pari o superiore a 1.000,00 euro e fino a 15.000,00 euro, delle operazioni effettuate dal 29.4.2012 (data di entrata in vigore della L. 44/2012, di conversione del DL 16/2012);
- in relazione alla comunicazione delle operazioni effettuate nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi “black list”:
– può essere utilizzato per la comunicazione delle operazioni effettuate dall’1.10.2013 al 31.12.2013, in alternativa all’utilizzo del precedente specifico modello;
– deve essere utilizzato per la comunicazione delle operazioni effettuate dall’1.1.2014;
- in relazione agli acquisti di beni da operatori economici di San Marino con pagamento dell’IVA mediante autofattura:
– può essere utilizzato per la comunicazione delle operazioni annotate dall’1.10.2013 e fino a quelle effettuate al 31.12.2013, in alternativa alla precedente comunicazione cartacea all’Agenzia delle Entrate territorialmente competente;
– deve essere utilizzato per la comunicazione delle operazioni effettuate dall’1.1.2014;
- può essere utilizzato, in luogo del tracciato allegato al provv. Agenzia delle Entrate 21.11.2011 n. 165979, per la comunicazione delle operazioni poste in essere dagli operatori commerciali che svolgono attività di leasing finanziario ed operativo, di locazione e/o di noleggio di autovetture, caravan, altri veicoli, unità da diporto e aeromobili, relative agli anni 2012 e successivi.
7 Modalità di predisposizione della comunicazione
La comunicazione può essere effettuata inviando i dati:
- in forma analitica;
- ovvero, in forma aggregata.
7.1 Durata dell’opzione
Tale opzione:
- deve essere esercitata tramite il nuovo modello approvato;
- è vincolante per l’intero contenuto della comunicazione, anche in caso di invio sostitutivo.
7.2 Comunicazioni escluse dall’invio in forma aggregata
L’opzione per l’invio dei dati in forma aggregata è vietata per la comunicazione relativa:
- agli acquisti da operatori economici di San Marino;
- agli acquisti e alle cessioni da e nei confronti dei produttori agricoli in regime IVA di esonero, di cui all’art. 34 co. 6 del DPR 633/72;
- alle operazioni in contanti legate al turismo:
– effettuate dai soggetti di cui agli artt. 22 (commercianti al minuto e soggetti equiparati) e 74-ter (agenzie di viaggio) del DPR 633/72, nei confronti di soggetti stranieri non residenti;
– di importo pari o superiore a 1.000,00 euro e fino a 15.000,00 euro.
8 Dati da indicare nella comunicazione
Gli elementi informativi da comunicare dipendono dalla modalità di predisposizione della comunicazione, la quale può essere effettuata esponendo i dati:
- in forma analitica;
- ovvero, in forma aggregata.
8.1 Comunicazione analitica
Gli elementi informativi da comunicare dipendono dalla tipologia di operazione posta in essere.
In ogni caso, ai fini della comunicazione dei suddetti dati, occorre fare riferimento:
- al momento della registrazione ai sensi degli artt. 23, 24 e 25 del DPR 633/72;
- ovvero, in mancanza, al momento di effettuazione delle operazioni, come stabilito dall’art. 6 del DPR 633/72.
8.1.1 Operazioni soggette all’obbligo di fatturazione
Nel caso in cui la comunicazione sia predisposta in forma analitica, per ciascuna cessione o prestazione soggetta all’obbligo di emissione della fattura, vanno comunicati:
- l’anno di riferimento;
- la partita IVA o, in mancanza, il codice fiscale del cedente/prestatore e del cessionario/
committente; - per ciascuna fattura attiva:
– la data del documento;
– il corrispettivo al netto dell’IVA e l’imposta, ovvero la specificazione che trattasi di operazioni non imponibili o esenti;
– per i soggetti obbligati alla registrazione delle fatture emesse, la data di registrazione;
- per ciascuna fattura passiva:
– la data di registrazione;
– il corrispettivo al netto dell’IVA e l’imposta, ovvero la specificazione che trattasi di operazioni non imponibili o esenti;
– la data del documento;
- per gli operatori che si avvalgono della semplificazione di cui all’art. 6 co. 1 e 6 del DPR 695/96, i dati relativi al documento riepilogativo riguardanti:
– il numero del documento;
– l’ammontare complessivo imponibile delle operazioni;
– l’ammontare complessivo dell’imposta;
- per ciascuna controparte e per ciascuna operazione:
– l’importo della nota di variazione;
– l’importo dell’eventuale imposta.
8.1.2 Operazioni non soggette all’obbligo di fatturazione e operazioni in contanti legate al turismo
Per le cessioni o prestazioni non soggette all’obbligo di emissione della fattura, di importo unitario pari o superiore a 3.600,00 euro, al lordo dell’IVA, nonché per le previste operazioni in contanti legate al turismo, la comunicazione in forma analitica presuppone che siano comunicati:
- l’anno di riferimento;
- il codice fiscale del cessionario/committente;
- per i soggetti non residenti nel territorio dello Stato, privi di codice fiscale, i dati di cui all’art. 4 co. 1 lett. a) e b) del DPR 605/73, ossia:
– per le persone fisiche, il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, il sesso e il domicilio fiscale;
– per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la denominazione, la ragione sociale o la ditta e il domicilio fiscale. Per le società, associazioni o altre organizzazioni senza personalità giuridica, vanno inoltre indicati gli elementi previsti per le persone fisiche per almeno una delle persone che ne hanno la rappresentanza;
- i corrispettivi, al lordo dell’IVA.
Esclusione dalla comunicazione per le operazioni passive
Dato che nel quadro DF è prevista l’indicazione del codice fiscale del cessionario/committente e non anche di quello del cedente/prestatore, sembrerebbe che l’obbligo comunicativo, per le opera-zioni non documentate da fattura, sia limitato alle operazioni attive.
8.2 comunicazione aggregata
8.2.1 Operazioni documentate da fattura
Per le operazioni documentate da fattura, gli elementi informativi relativi alle operazioni da comunicare in forma aggregata sono, per ciascuna controparte, distintamente per le operazioni attive e per le operazioni passive:
- la partita IVA o, in mancanza, il codice fiscale;
- il numero delle operazioni aggregate;
- l’importo totale delle operazioni imponibili, non imponibili ed esenti;
- l’importo totale delle operazioni fuori campo IVA;
- l’importo totale delle operazioni con IVA non esposta in fattura;
- l’importo totale delle note di variazione;
- l’imposta totale sulle operazioni imponibili;
- l’imposta totale relativa alle note di variazione.
Data di emissione o di ricezione della fattura
Ai fini dell’individuazione degli elementi informativi da trasmettere, il soggetto obbligato deve fare riferimento alla data di emissione o di ricezione del documento.
8.2.2 Operazioni non documentate da fattura
La comunicazione aggregata è ammessa anche per le operazioni non documentate da fattura, seppure il provv. Agenzia delle Entrate 2.8.2013 n. 94908, in merito alla suddetta modalità di predisposizione della comunicazione, faccia esclusivo riferimento alle operazioni per le quali sia stata emessa la fattura.
Esclusione dalla comunicazione per le operazioni passive
Dato che nel quadro SA è prevista l’indicazione del codice fiscale del cessionario/committente e non anche di quello del cedente/prestatore, sembrerebbe che l’obbligo comunicativo, per le opera-zioni non documentate da fattura, sia limitato alle operazioni attive.
9 Modalità di presentazione delle comunicazioni
Le comunicazioni in esame devono essere effettuate per via telematica:
- direttamente, tramite il servizio telematico Entratel o Fisconline, in relazione ai requisiti posseduti per la trasmissione telematica delle dichiarazioni;
- oppure tramite gli intermediari abilitati (es. dottori commercialisti, esperti contabili, consulenti del lavoro, società del gruppo, ecc.).
La comunicazione telematica deve essere conforme alle specifiche tecniche approvate dall’Agenzia delle Entrate, utilizzando i prodotti software di controllo resi disponibili gratuitamente dalla stessa Agenzia.
9.1 Trasmissione telematica mediante intermediari abilitati
Gli intermediari abilitati sono obbligati a trasmettere all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, avvalendosi del servizio telematico Entratel:
- le comunicazioni predisposte per conto del soggetto passivo;
- le comunicazioni predisposte dal soggetto passivo per le quali hanno assunto l’impegno della trasmissione telematica.
9.2 Prova dell’avvenuta trasmissione
La trasmissione dei dati si considera effettuata nel momento in cui è completata, da parte dell’Agenzia delle Entrate, la ricezione del file contenente i previsti dati.
La prova della trasmissione è rappresentata dalla ricevuta rilasciata dall’Agenzia delle Entrate, contenuta in un file, munito del codice di autenticazione per il servizio Entratel o del codice di riscontro per il servizio Fisconline.
Salvo cause di forza maggiore, la ricevuta è resa disponibile, per via telematica, entro i cinque giorni lavorativi successivi a quello del corretto invio del file all’Agenzia delle Entrate.
9.3 Motivi di scarto del file
La ricevuta non viene rilasciata e, conseguentemente, i dati si considerano non trasmessi qualora il file che li contiene sia scartato per uno dei seguenti motivi:
- mancato riconoscimento del codice di autenticazione o del codice di riscontro;
- codice di autenticazione o codice di riscontro duplicato, a fronte dell’invio dello stesso file avvenuto erroneamente più volte;
- file non elaborabile, in quanto non verificato utilizzando il software di controllo;
- mancato riconoscimento del soggetto tenuto alla trasmissione dei dati.
Tali circostanze sono comunicate, sempre per via telematica, al soggetto che ha effettuato la trasmissione del file, il quale è tenuto a riproporne la corretta trasmissione entro i cinque giorni lavorativi successivi alla comunicazione di scarto.
10 Termini di invio delle comunicazioni
10.1 Termini per lo “spesometro”
Le comunicazioni telematiche relative allo “spesometro” riguardanti l’anno 2012 devono essere effettuate entro:
- il 12.11.2013, da parte dei soggetti che effettuano la liquidazione IVA mensile;
- il 21.11.2013, da parte degli altri soggetti.
Le comunicazioni relative agli anni 2013 e successivi devono essere effettuate entro:
- il 10 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento, da parte dei soggetti che effettuano la liquidazione IVA mensile;
- il 20 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento, da parte degli altri soggetti.
Al fine di stabilire il termine per l’invio della comunicazione, la periodicità della liquidazione IVA va verificata con riguardo alla situazione del contribuente nell’anno in cui avviene la trasmissione del modello.
10.2 Termini per la comunicazione delle operazioni in contanti legate al turismo
I suddetti termini relativi allo “spesometro” si applicano anche per le comunicazioni relative alle operazioni in contanti legate al turismo, effettuate nei confronti di cittadini stranieri non residenti, di importo pari o superiore a 1.000,00 euro e fino a 15.000,00 euro.
10.3 Termini per la comunicazione delle operazioni effettuate con soggetti ubicati in “paradisi fiscali”
Le comunicazioni relative alle operazioni effettuate nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio negli Stati o territori considerati “paradisi fiscali” (Paesi “black list”) devono essere effettuate secondo quanto già stabilito dagli artt. 2 e 3 del DM 30.3.2010, quindi:
- mensilmente o trimestralmente (se l’ammontare totale trimestrale di ciascuna categoria di operazioni non supera la soglia di 50.000,00 euro);
- entro la fine del mese successivo al periodo (mese o trimestre solare) di riferimento;
- salvo il passaggio dalla periodicità trimestrale a quella mensile, in caso di superamento della suddetta soglia di 50.000,00 euro.
Tali termini si applicano:
- sia che si utilizzi il nuovo modello polivalente, a decorrere dalle operazioni effettuate dall’1.10.2013;
- sia che, per le operazioni effettuate dall’1.10.2013 al 31.12.2013, si continui a utilizzare il precedente specifico modello.
10.4 Termini per la comunicazione delle operazioni di acquisto da operatori economici di San Marino
Se si utilizza il nuovo modello polivalente, a decorrere dalle operazioni annotate dall’1.10.2013, la comunicazione degli acquisti di beni da operatori economici di San Marino, con pagamento dell’IVA mediante autofattura, deve essere effettuata entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di annotazione.
Se per la comunicazione delle operazioni effettuate fino al 31.12.2013 si continua ad utilizzare la precedente comunicazione cartacea all’Agenzia delle Entrate territorialmente competente, restano fermi i termini precedentemente previsti.
10.5 Termini per la comunicazione delle attività di leasing, locazione o noleggio
10.5.1 Soggetti che si avvalgono del nuovo modello
Gli operatori commerciali che svolgono le attività di leasing finanziario ed operativo, di locazione e/o di noleggio di autovetture, caravan, altri veicoli, unità da diporto e aeromobili, che si avvalgono della facoltà di utilizzare il nuovo modello polivalente, devono rispettare le nuove scadenze previste per lo “spesometro”, sopra indicate.
Pertanto, le comunicazioni telematiche relative all’anno 2012 devono essere effettuate entro:
- il 12.11.2013, da parte dei soggetti che effettuano la liquidazione IVA mensile;
- il 21.11.2013, da parte degli altri soggetti.
10.5.2 Soggetti che non si avvalgono del nuovo modello
Se, invece, non si utilizza il nuovo modello polivalente, le comunicazioni telematiche relative all’anno 2012 devono essere effettuate entro:
- il 12.11.2013 (termine così stabilito dal provv. Agenzia delle Entrate 25.6.2013 n. 77279);
- da parte di tutti i soggetti obbligati.
11 Annullamento della comunicazione e comunicazione sostitutiva
Entro il termine di un anno dalla scadenza dei termini previsti per la trasmissione della comunicazione originaria è possibile:
- annullare la comunicazione già trasmessa;
- sostituire la comunicazione già trasmessa con una nuova, riferita allo stesso periodo.
12 Regime sanzionatorio
In generale, nelle ipotesi di omissione delle comunicazioni telematiche in esame, ovvero della loro effettuazione con dati incompleti o non veritieri, si applica la sanzione amministrativa da 258,00 a 2.065,00 euro, ai sensi dell’art. 11 del DLgs. 471/97.
In relazione alla comunicazione delle operazioni con Paesi “black list”, le suddette sanzioni sono raddoppiate (quindi da 516,00 a 4.130,00 euro).
12.1 ravvedimento operoso
È possibile avvalersi del ravvedimento operoso, con riduzione della sanzione ad un ottavo del minimo, ai sensi dell’art. 13 del DLgs. 472/97.
12.2 Definizione agevolata
È inoltre ammessa la definizione agevolata, con riduzione della sanzione ad un terzo del minimo, ai sensi dell’art. 16 del DLgs. 472/97.
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