sabato 22 febbraio 2025
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QUANDO IL MUTUO È USURAIO, A PAGARE E’ L’ISTITUTO DI CREDITO

 

Il Mutuo, previsto e disciplinato dall’art. 1813 c.c. “ è il contratto con il quale una parte (mutuante) consegna all’altra (mutuatario) una determinata quantità di danaro o di altre cose fungibili, e l’atra si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie e qualità”.

Il mutuo altro non è che una forma di credito, “un prestito”, a medio e lungo termine con il quale un soggetto reperisce liquidità per soddisfare un proprio interesse.

Il mutuo fondiario, figura a cui spesso ricorrono le famiglie, è una forma di credito destinato unicamente all’acquisto di un bene immobile sul quale viene costituita un’ipoteca a favore del creditore.

Tale tipologia di mutuo immobiliare possiede peculiari caratteristiche relative sia alla durata, che varia da un periodo minimo di 1 anno e mezzo ad un massimo di 30 anni, sia al rapporto tra somma mutuata e valore della garanzia, poiché l’ipoteca non deve essere superiore all’80% del valore dell’immobile.
Diversamente, il mutuo ipotecario è un semplice mutuo che può essere con­cesso per motivi diversi dall’acquisto di un immo­bile (liqui­dità).

Il contratto di mutuo, salvo diversa pattuizione, è a titolo oneroso, pertanto, il mutuatario dovrà restituire al mutuante la somma di denaro ricevuta unitamente agli interessi, secondo il tasso di interesse ed il  piano di riparto previsto dal contratto.

Se però, l’Istituto di credito, quindi il mutuante, dovesse prevedere interessi di natura usuraia, tale clausola sarebbe nulla, con conseguente disapplicazione –retroattiva- della stessa (  art. 1815, ultimo comma, c.c. Se sono convenuti interessi usurai, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”).

Una clausola contrattuale nulla è come se non fosse mai stata apposta al contratto, pertanto, una volta intervenuta pronuncia giudiziale atta ad accertarne la nullità, l’Istituto di Credito, erogatario del mutuo, non potrà più richiedere il pagamento degli interessi, e dovrà restituire, al mutuatario, tutto quanto già percepito a titolo di interessi sulle somme mutuate.

È opportuno precisare quando il tasso d’interesse applicato dal mutuante abbia natura usuraia.

La legge sull’usura (legge 108/1996) ha introdotto un limite ai tassi di interesse sulle operazioni di finanziamento oltre il quale gli stessi sono considerati usurari.

La Banca d’Italia con cadenza trimestrale stabilisce i “tassi effettivi globali medi” (tegm) oltre i quali gli istituti bancari non possono andare.

Ai fini della valutazione della usurarietà dei tassi, si deve fare riferimento al momento in cui gli interessi sono promessi o convenuti, indipendentemente dal momento del pagamento (legge 24/2001), bisogna, quindi,  far riferimento al momento in cui è stato stipulato il contratto di mutuo.

Alla luce di quanto sopra, può risultare agevole capire quando si è contratto un mutuo con interessi usurai:  sarà  sufficiente confrontare il tasso d’interesse applicato con il tasso soglia previsto dalla Banca d’Italia ed il gioco è fatto, ma così non è !!!!!.

Gli istituti di credito, infatti, al fine di non incorrere in un’eventuale declaratoria di nullità della clausola che prevede interessi usurai, stipulano contratti di mutuo prevedendo tassi d’interesse contenuti nei limiti legali, così da non risultare usurai ad un occhio poco attento,  salvo, però,  applicare oneri e spese accessorie collegate all’erogazione del credito (massimo scoperto, tassi di mora, ecc.) così da eccedere  “in modo occulto” il tasso soglia.

Tanto, però, non è sufficiente ad escludere la configurabilità del reato di usura, , infatti, l’art. 644, comma 4 c.p. prevede che “ per la determinazione del tasso di interesse usuraio si tiene conto delle commissioni, delle remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all’erogazione del credito”, pertanto,  come precisato dalla Suprema Corte  “ ai fini della determinazione della fattispecie di usura occorre considerare rilevanti tutti gli oneri che un utente supporti in connessione con il suo uso del credito( Cass. n. 12028/2010).

Il mutuatario, quindi, al fine di comprendere se gli sia stato applicato un tasso di interesse usuraio dovrà effettuare una complessa operazione interpretativa, tenendo conto non solo del tasso d’interesse applicatogli,  ma anche di tutte quelle spese accessorie connesse al credito erogatogli.

Al fine della configurabilità del reato di usura, poi, sarà sufficiente che i predetti oneri siano solo stati previsti dal contratto di mutuo, a nulla rilevando che questi siano stati effettivamente corrisposti.

Infatti, secondo quanto previsto dall’art. 644 cp., ogni qualvolta un soggetto si fa “ dare o promettere, sotto qualsiasi forma per se o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, interessi o altri vantaggi usurai”.

Sul punto, si veda quanto statuito dalla Suprema Corte di Cassazione, la quale ha avuto modo di precisare che gli interessi di mora previsti dal contratto di mutuo, ancorché non effettivamente corrisposti, concorrono nella determinazione della natura usuraia degli interessi applicati con il contratto: “ ai fini dell’applicazione dell’art. 644 del codice penale e dell’art. 1815, secondo comma, del codice civile, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla  legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, quindi anche a titolo di interessi moratori (Corte cost. 25 febbraio 2002 n. 29: “il  riferimento, contenuto nell’art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 394 del 2000, agli interessi a qualunque titolo convenuti rende plausibile – senza necessità di specifica motivazione – l’assunto, del resto fatto proprio anche dal giudice di legittimità, secondo cui il tasso soglia riguarderebbe anche gli interessi moratori”; Cass., n. 5324/2003”  (Cass. n. 350/2013).

In conclusione, verificare se sia stato applicato un tasso di interesse usuraio,  che dia diritto alla disapplicazione della stessa clausola con conseguente restituzione delle somme già versate, non è operazione semplice.

Il mutuatario, infatti, dovrà procedere in via preliminare ad individuare il tasso effettivamente applicatogli, tenendo conto anche degli oneri accessori e delle spese previste dal contratto di mutuo, in secondo luogo dovrà verificare qual era il tasso soglia applicato al momento della stipula del contratto di mutuo.

Al fine di apprestare una completa tutela al servizio del cittadino, lo Studio Legale Tributario Di Giulio, il quale già in precedenza si è occupato di questioni attinenti all’anatocismo bancario ed agli interessi usurai, mette a disposizione le proprie conoscenze, fornendo   chiarimenti e/o consulenze personalizzate a chiunque fosse interessato.  

 

One Response to “QUANDO IL MUTUO È USURAIO, A PAGARE E’ L’ISTITUTO DI CREDITO”

  1. Ventrone Mario scrive:

    Chiedo analisi usura sul mio mutuo -grazie

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