Mutuo Ipotecario. Garante (Fideiussore)
Mutuo Ipotecario
Mutuo ipotecario Garante Fideiussore
Di questi tempi quanto si cerca di stipulare un contratto di mutuo non è raro sentirsi chiedere la firma di un garante, chiamato tecnicamente “fideiussore”.
Si tratta di una garanzia concessa talvolta con una certa superficialità, la fideiussione (o fidejussione) rappresenta un impegno molto gravoso, esattamente analogo a quello del mutuo.
Qualora il debitore principale non pagasse, la banca chiederà infatti al garante di provvedere al rimborso delle rate. Ma non si tratterà di un invito bonario.
In caso di risoluzione contrattuale per insolvenza il credito potrà essere escusso forzosamente tanto al debitore principale quanto al garante.
Il che metterebbe in gioco il patrimonio e le fonti reddituali di entrambi, oltre ovviamente all’immobile ipotecato.
Chi presta questo tipo di garanzia farà dunque bene a destinarla solo a quelle persone che aiuterebbe comunque in caso di difficoltà, indipendentemente da un impegno scritto. Di solito i parenti stretti.
Alla fideiussione viene comunque fissato un limite di importo, superato il quale il garante non sarà più tenuto a compensare l’insolvenza del debitore.
Giuridicamente è consentita al fideiussore l’azione di regresso nei confronti del debitore principale. Si tratta della facoltà di agire contro di lui per riottenere quanto si è pagato per suo conto.
Nel momento in cui ciò avviene si dice che il fideiussore si surroga al creditore, nel senso che si sostituisce alla banca, rispetto all’ottenimento delle somme ad essa destinate originalmente.
Quando l’impegno di garanzia è prestato a favore di parenti, tale opportunità rimane tuttavia solo un’ipotesi formale, essendo poco immaginabile l’idea di proporre un’azione giudiziaria nei loro confronti.
In caso di morte del fideiussore, tutti i doveri che egli aveva assunto in vita ricadranno sugli eredi. Come anche eventuali diritti che avesse vantato verso debitori assistiti con l’anticipo del rimborso dei loro debiti.
Fideiussione ai sensi del codice civile italiano all’art. 1936:
« È fidejussore colui che, obbligandosi personalmente verso il creditore, garantisce (promessa unilaterale) l’adempimento di un’obbligazione altrui. La fidejussione è efficace anche se il debitore non ne ha conoscenza. »
Natura accessoria della garanzia
L’obbligazione del fideiussore ha carattere accessorio. Ciò vuol dire che essa esiste nei limiti in cui esiste l’obbligazione garantita: gli art. 1939 e 1945 c.c. esprimono siffatto principio.
Infatti l’art. 1939 sancisce che la fidejussione è valida solo se è valida l’obbligazione principale;
l’art. 1945 c.c. invece dispone che il fidejussore può opporre tutte le eccezioni che avrebbe potuto opporre il debitore principale (è esclusa solo l’eccezione d’incapacità, e ciò per ragioni esclusivamente storiche ma scarsamente condivisibili sul piano logico).
Un altro indicatore della accessorietà si evince dal fatto che l’entità della fidejussione non può superare il valore del debito garantito e che la fidejussione non può essere prestata a condizioni più onerose.
La fidejussione che eccede i limiti dell’obbligazione principale o che è prestata a condizioni più onerose è valida nei limiti dell’obbligazione principale.
Il fideiussore risulta obbligato in solido con il debitore principale, così il creditore potrà chiedere indifferentemente l’adempimento al fidejussore o al debitore, a meno che non sia previsto il beneficio di escussione. In base a questa particolare clausola, il fidejussore convenuto in giudizio per l’adempimento dal creditore, senza che questo abbia prima escusso il debitore principale, può ottenere di non essere condannato indicando i beni del debitore principale che il creditore può sottoporre ad esecuzione.
Qualora il debito fosse garantito da più fidejussioni, i fidejussori sono obbligati in solido e il fidejussore che adempie ha diritto all’azione di regresso nei confronti degli altri. Il fidejussore che ha adempiuto all’obbligazione del debitore può agire o in via surrogatoria (essendo surrogato nei diritti del creditore nei confronti del debitore) o esperendo l’azione di regresso. Si tratta di due azioni concorrenti, azionabili in via alternativa.
Nel caso in cui venisse surrogato, il fidejussore può pretendere gli interessi dal momento in cui è scaduto il termine di adempimento, ma il debitore può opporre al fidejussore tutte le eccezioni che avrebbe potuto opporre al creditore originario. Se il fidejussore agisce con l’azione di regresso può solo pretendere gli interessi dal giorno in cui il fidejussore ha pagato al creditore, il debitore non può opporre le eccezioni opponibili al creditore originario. Se la fidejussione è prestata a tempo indeterminato, il fidejussore può in ogni momento recedere.
Particolare tipo di fidejussione è la fideiussione omnibus con cui il fidejussore si obbliga a garantire i debiti presenti e anche futuri del debitore.
Tale tipo di fidejussione è valida solo se è stato stabilito un importo massimo garantito.
Sottotipi fideiussori
La fidejussione può essere distinta in solidale o con beneficio d’escussione.
Nel primo caso il garante si obbliga per il pagamento dello stesso ammontare del debito principale (l’eadem res debita – ossia la medesima prestazione – è il carattere saliente delle obbligazioni solidali).
Nel secondo caso egli è tenuto all’adempimento solo di ciò che residua dopo l’escussione del debitore garantito (cd. beneficium excussionis): cfr art. 1944 codice civile.
Se, dunque, nella fidejussione con beneficio d’escussione il creditore può agire verso il garante solo dopo aver escusso il debitore principale, si discute in dottrina se nell’altra forma di fidejussione il creditore debba rispettare un qualche tipo d’onere nella fase della pretesa.
Il creditore ha l’onere di chiedere l’adempimento prima al debitore garantito e solo dopo il rifiuto di questo può rivolgersi verso il fidejussore (onere di preventiva richiesta).
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