il fondo patrimoniale “salva” i beni di famiglia
Patrimoni
Così il fondo patrimoniale “salva” i beni di famiglia.
Il fondo patrimoniale, disciplinato dagli artt.167 e seguenti cod. civ., è stato istituito dal legislatore della riforma del diritto di famiglia (L. 151/75) per permettere ai coniugi di destinare determinati beni di proprietà di taluno di essi, e i loro frutti, a «far fronte ai bisogni della famiglia» formata dai coniugi e dai loro figli.
L’effetto dell’istituzione del fondo patrimoniale è quello di rendere “insensibili” i beni vincolati al fondo rispetto ai creditori del soggetto che sia il proprietario dei cespiti: la destinazione di un bene a fondo patrimoniale ne comporta però il suo “isolamento” rispetto al restante patrimonio del proprietario, con la conseguenza che i creditori di costui possono mandare a esecuzione tutto il patrimonio del loro debitore, ma senza poter escutere i beni vincolati in fondo. In gergo tecnico, si dice che nell’ambito del «patrimonio generale» del proprietario si origina un sottoinsieme rappresentato dai
beni vincolati, impermeabile alle sorti del primo. Nessuno, tuttavia, nasconde che, in alcuni casi, la sottoposizione a fondo patrimoniale di determinati beni non è effettuata, in realtà, per il fine primario (e cioè quello di destinazione dei beni vincolati a favore della famiglia), quanto al fine di “sfruttare” l’effetto secondario che dal fondo deriva, e cioè la protezione dei beni vincolati in fondo rispetto alle pretese dei creditori del disponente.
Al riguardo c’è, però, da fare un’importante precisazione. Se è vero che il fondo protegge i beni vincolati nel caso in cui, alla data della sua istituzione, il soggetto disponente sia estraneo a pretese creditorie, quando invece l’altrui diritto di credito sia già sorto, la nostra legislazione protegge le ragioni del creditore, il cui principale rimedio consiste nella facoltà di esercitare l’azione revocatoria. Chi poi pensasse di poter aggirare il Fisco, deve confrontarsi con l’art.11 del D.Lgs. 74/00, il quale punisce con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a imposte di ammontare complessivo superiore a 50mila euro, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva.
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