DEDUCIBILITA’ FISCALE DEI CORSI DI FORMAZIONE
Ai fini della deducibilità dei costi dei corsi formazione professionale, tra cui rientrano anche quelli relativi alla formazione continua, bisogna distinguere fra i tre casi possibili:.
- socio imprenditore
- lavoratore autonomo con partita Iva
- lavoratore dipendente
Per l’ imprenditore e per i soci di una impresa, le spese di formazione sono interamente deducibili dal reddito di impresa e anche l’Iva relativa è detraibile.
Queste spese comprendono sia i costi per l’acquisto di materiale didattico e di consumo che le eventuali spese di vitto e alloggio inerenti alla partecipazione ai corsi.
La deducibilità per il lavoratore autonomo è limitata al 50% del costo del corso, le eventuali spese di vitto e alloggio sono pure deducibili nella misura del 50%, ma non possono superare il 2 per cento dei compensi, i costi per l’acquisto di libri e riviste sono interamente deducibili.
Il lavoratore dipendente non può dedurre in proprio i costi sostenuti per i corsi di formazionione. Questi costi sono deducibili invece dal titolare se è stato lui a sostenerli.
L’Agenzia delle Entrate nel 2012 ha trasformato in una circolare (circ. 35/E) le risposte che i tecnici dell’Amministrazione hanno fornito ai professionisti.
Nella circolare, infatti, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che bisogna far riferimento all’articolo 54, comma 5 del TUIR, secondo cui «le spese di partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale, incluse quelle di viaggio e soggiorno, sono deducibili nella misura del 50 per cento del loro ammontare».
Leave a Reply