Lettera di incarico professionale
Per la predisposizione della lettera di incarico professionale occorre fare riferimento alle nuove disposizioni introdotte nell’ambito della riforma degli ordinamenti professionali.
Tale riforma trova fondamento in un articolato contesto normativo, che si caratterizza per la successione di diverse disposizioni di legge. In particolare, si fa riferimento ai seguenti interventi normativi:
• DL 13.8.2011 n. 138 (conv. L. 14.9.2011 n. 148), art. 3 co. 5 – 5-ter, relativo ai principi cardine della riforma;
• L. 12.11.2011 n. 183, art. 10 co. 3 – 11, relativo alla società tra professionisti;
• DL 24.1.2012 n. 1 (conv. L. 24.3.2012 n. 27), art. 9, relativo a tariffe professionali, determinazione del compenso e tirocinio professionale;
• DPR 7.8.2012 n. 137, relativo all’attuazione della riforma professionale;
• DM 20.7.2012 n. 140, recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giuri¬sdi¬zionale dei compensi del professionista.
In tale quadro normativo, poi, si segnala la L. 31.12.2012 n. 247, recante la riforma dell’ordinamento profes-sionale forense, oggetto di una specifica normativa.
In particolare, rilevano le disposizioni previste in tema di determinazione dei compensi del professionista di cui all’art. 9 del DL 1/2012.
Nello specifico, la lett. d) dell’art. 3 co. 5 del DL 138/2011 – poi abrogato dall’art. 9 co. 7 lett. c) del DL 1/2012 – prevedeva che “il compenso spettante al professionista è pattuito per iscritto all’atto del conferi-mento dell’incarico professionale [...]. Il professionista è tenuto, nel rispetto del principio di trasparenza, a rendere noto al cliente il livello della complessità dell’incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell’incarico. In caso di mancata determina¬zione consensuale del compenso, quando il committente è un ente pubblico, in caso di liquidazio¬ne giudiziale dei compensi, ovvero nei casi in cui la prestazione professionale è resa nell’interesse dei terzi si applicano le tariffe professionali stabilite con decreto dal Ministro della Giustizia”.
Tali prescrizioni – anche se la norma è stata formalmente abrogata – sono state, poi, riprese dall’art. 9 del DL 1/2012, che ha riformato sensibilmente la disciplina delle professioni regolamentate, in particolare, abrogando le tariffe professionali. Al tempo stesso, viene prevista l’elaborazione di parametri ministeriali per offrire un ausilio al giudice in sede di liquidazione dei compensi (il DM 140/2012) e viene introdotto l’obbligo per il professionista di fornire al cliente un preventivo di massima.
L’art. 9 del DL 1/2012 nella rubrica fa riferimento espressamente alle “professioni regolamentate”, con la precisazione al co. 1 “nel sistema ordinistico”, ove per “professione regolamentata” si intende l’attività, o l’insieme delle attività, riservate per espressa disposizione di legge o non riservate, il cui esercizio è consen-tito solo a seguito d’iscrizione in Ordini o Collegi subordinatamente al possesso di qualifiche professionali o all’accertamento delle specifiche professionalità (art. 1 co. 1 lett. a) del DPR 137/2012, relativo all’attuazione della riforma professionale).
D’altro canto, con riferimento alla categoria professionale forense, l’art. 13 della L. 247/2012 ha previsto una disciplina specifica, fissando i criteri di determinazione dei compensi del professionista per le prestazioni professionali rese al proprio cliente, con rinvio ad un decreto ministeriale per la determinazione dei parametri a cui far riferimento in caso di liquidazione giudiziale e comunque in caso di mancata determinazione consensuale (co. 6) e delle spese forfetarie dovute sia nel caso di determinazione contrattuale del compenso sia in sede di liquidazione giudiziale (co. 10).
Come precisato dal Consiglio Nazionale Forense (dossier dell’ufficio studi del CNF 22.1.2013 n. 1), l’art. 13 del¬la L. 247/2012 è di immediata applicazione salvo per tali ipotesi, per le quali occorre attendere l’ema-nazione del decreto ministeriale. Nelle more, si applicano in via analogica le disposizioni di cui al DM 140/2012.
Allo stato attuale, risulta una bozza di regolamento trasmessa dal Ministro della Giustizia al Consiglio di Stato e al Consiglio Nazionale Forense per il prescritto parere, che modifica la proposta sui nuovi parametri forensi inviata dal Consiglio Nazionale Forense al Ministro della Giustizia lo scorso 24.5.2013 (comunicato stampa Min. Giustizia 1.10.2013).
Professioni regolamentate
L’art. 9 co. 4 del DL 1/2012 interviene sulla disciplina del compenso per le prestazioni rese dal profes-sionista, prevedendo che:
• al momento del conferimento dell’incarico pro¬fessionale, è pattuito il compenso per le prestazioni professionali, nelle forme previste dall’ordinamento;
• il professionista è obbligato ad una serie di oneri informativi a favore del cliente, e cioè, il grado di complessità dell’incarico, tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell’incarico, i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell’esercizio dell’attività professionale.
Inoltre, “in ogni caso”, la misura del compenso:
• è previamente resa nota al cliente con un preventivo di massima;
• deve essere adeguata all’importanza dell’opera;
• va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi.
Al tirocinante è riconosciuto un rimborso spese forfettariamente concordato dopo i primi sei mesi di tirocinio.
Non è previsto uno specifico illecito disciplinare per la violazione di tali obblighi.
L’assenza di prova del preventivo di massima rilasciato dal professionista al cliente ai sensi dell’art. 9 co. 4 del DL 1/2012 costituisce “elemento di valutazione negativa da parte dell’organo giurisdizionale per la liquidazione del compenso” (art. 1 co. 6 del DM 140/2012).
La fissazione della misura del compenso è lasciata alla libera contrattazione tra le parti sulla base di un ac-cordo ed indipendentemente dalle previgenti tariffe professionali, ormai abrogate dal 24.1.2012 (art. 9 co. 1 del DL 1/2012).
In difetto di accordo tra le parti in ordine allo stesso compenso, questo viene determi¬nato dal giudice con riguardo ai “parametri” stabiliti con il DM 140/2012. Si precisa che i “parametri numerici” costituiscono solo una funzione di orientamento per il giudice.
Avvocato
L’art. 13 della L. 247/2012 ha previsto una disciplina ad hoc per la categoria professionale forense.
L’incarico professionale può essere esercitato dall’avvocato a titolo gratuito o a titolo oneroso.
All’atto del conferimento dell’incarico professionale, il compenso spettante al professionista è pattuito di regola per iscritto.
Al pari delle altre professioni ordinistiche, anche per l’avvocato viene fatta la distinzione fra:
• determinazione contrattuale;
• liquidazione giudiziale o comunque senza accordo.
Rispetto, però, alla disciplina di cui alle altre professioni ordinistiche, si segnala il riconoscimento, in caso di mancanza di un accordo sui compensi, della possibilità di rivolgersi al Consiglio dell’Ordine per l’esperimento di un tentativo di conciliazione e per la richiesta di un parere sulla congruità della pretesa.
In particolare, qualora venga a mancare l’accordo tra avvocato e cliente, entrambe le parti possono rivolgersi al Consiglio dell’Ordine per l’esperimento di un tentativo di conciliazione. In mancanza dell’accordo, l’avvocato può chiedere il rilascio di un parere sulla congruità della pretesa in relazione all’opera prestata.
Come detto, la regola generale è quella della libera pattuizione, per cui le parti possono fissare il compenso per il professionista, ricorrendo, ad esempio, ai seguenti criteri di definizione:
• a tempo;
• in misura forfetaria;
• per convenzione avente ad oggetto uno o più affari;
• in base all’assolvimento e ai tempi di erogazione della prestazione, per singole fasi o prestazioni o per l’intera attività;
• a percentuale sul valore dell’affare o su quanto si prevede possa giovarsene, non solo a livello strettamente patrimoniale, il destinatario della prestazione.
Oltre al compenso per la prestazione professionale, all’avvocato è dovuto:
• il rimborso delle spese effettivamente sostenute e di tutti gli oneri e contributi eventualmente anti-cipa¬ti nell’interesse del cliente;
• una somma per il rimborso delle spese forfetarie, la cui misura massima è determinata con un de-creto di prossima emanazione, insieme ai criteri di determinazione e documentazione delle spese vive.
Sono vietati i patti con i quali l’avvocato percepisca come compenso in tutto o in parte una quota del bene oggetto della prestazione o della ragione litigiosa.
Il professionista è tenuto ad un preciso obbligo informativo a favore del cliente, dovendo, nel rispetto del principio di trasparenza, rendere noto:
• il livello della complessità dell’incarico;
• le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell’incarico;
• la prevedibile misura del costo della prestazione, distinguendo fra oneri, spese, anche forfetarie, e com¬penso professionale. Tale obbligo è dovuto a richiesta di chi conferisce l’incarico, in forma scritta.
In maniera coerente con il sistema introdotto dall’art. 9 del DL 1/2012 (e al corrispondente DM 140/2012) il compenso del professionista-avvocato viene determinato, in caso di liquidazione giudiziale dei compensi, mediante il ricorso a determinati “parametri” stabiliti da uno specifico decreto ministeriale.
Diversamente, però, il ricorso a tali parametri è esteso anche ad altre ipotesi e, in particolare:
• quando il compenso non sia stato determinato in forma scritta, all’atto dell’incarico o successiva-mente;
• “in ogni caso” di mancata determinazione consensuale;
• nei casi di prestazione professionale resa nell’interesse di terzi;
• nei casi di prestazioni officiose previste dalla legge – ad esempio, nel caso di difesa d’ufficio – (art. 13 co. 6 della L. 247/2012).
Fac-simile di lettera di incarico professionale
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