sabato 22 febbraio 2025
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Da grande sarò avvocato

In questo articolo proviamo a riassumere, in modo molto sistematico, quali sono i requisiti e cosa è necessario per affrontare la carriera di avvocato.

Norme di riferimento

Nell’ordinamento italiano la professione dell’avvocato è disciplinata dalle disposizioni del Regio Decreto 27 novembre 1933 n. 1578 e successive modifiche.
L’avvocato rappresenta, assiste e difende una parte processuale, avanti a un giudice o in una controversia extragiudiziale, in forza di un mandato e dietro pagamento di un onorario.

Requisiti professionali

Il professionista deve essere in possesso di laurea in giurisprudenza (vecchio ordinamento) oppure di laurea specialistica in giurisprudenza conseguita dopo la laurea in scienze giuridiche, o ancora laurea magistrale in giurisprudenza di durata quinquennale a ciclo unico.

Inoltre deve avere superato l’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione, secondo le norme vigenti all’epoca in cui l’esame è stato sostenuto.

Modalità di svolgimento

La professione di avvocato può essere svolta in forma:

- individuale: il professionista deve possedere i requisiti professionali richiesti;
- associata: contratti a rilevanza soprattutto interna che si sostanziano in accordi di “studio associato”, che comprendono, per esempio, la ripartizione dei compensi e l’acquisto in comune dei beni necessari allo svolgimento dell’attività. Nell’associazione professionale, il contenuto del rapporto obbligatorio è quindi rappresentato dalla prestazione di collaborazione tecnica nell’attività professionale svolta dagli altri colleghi, contro la ripartizione delle spese complessive e del totale degli onorari percepiti da ogni singolo associato;
- societaria (società di persone): l’art. 2, comma 1, lett. c), legge 4 agosto 2006, n. 248, ha consentito la possibilità di fornire all’utenza servizi professionali di tipo interdisciplinare da parte di società di persone, fermo restando che l’oggetto sociale relativo all’attività libero-professionale deve essere esclusivo, che il medesimo professionista non può partecipare a più di una società e che la specifica prestazione deve essere resa da uno o più soci professionisti previamente indicati, sotto la propria personale responsabilità.

Documentazione ed adempimenti per iniziare l’attività

- apertura partita Iva con codice attività 69.10.10 (Codice Ateco 2007):

- impresa individuale: Modello AA9/11

- soggetti diversi dalle persone fisiche: Modello AA7/10

- iscrizione all’Albo professionale: occorre presentare un modulo d’iscrizione e versare la rata prevista da ciascun Ordine professionale;

- inquadramento previdenziale:

- iscrizione alla Cassa Nazionale Forense: è obbligato all’iscrizione alla Cassa Nazionale Forense chi è iscritto all’Albo ed ha aperto partita Iva con codice tipico dell’attività di avvocato e/o partecipi in associazione professionale all’interno della quale l’interessato svolga l’attività.
La domanda d’iscrizione deve essere presentata alla Cassa entro sei mesi dalla maturazione di entrambi i requisiti precedenti;

- iscrizione INAIL: iscrizione con il rischio operativo per collaboratori.

PEC (Posta Elettronica Certificata)

Obbligo di dotazione di casella PEC: il DL n. 185/2008 ha stabilito l’obbligo, per le società di capitali, per le società di persone e per i professionisti iscritti in albi o elenchi, di dotarsi di una casella di posta elettronica certificata a valore legale. Successivamente, il DL n. 179/2012, ha esteso tale obbligo anche a tutte le nuove iscrizioni, presso il Registro Imprese, di imprese individuali, a partire dal 20 ottobre 2012.

Tariffario

Nell’ipotesi in cui l’Albo di appartenenza abbia un tariffario, con l’introduzione del DL n. 1/2012, convertito in legge n. 27 del 24/03/2012, sono abrogate le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico. Il compenso per le prestazioni professionali, il quale può essere contenuto in un preventivo scritto se richiesto dal cliente, è pattuito al momento del conferimento dell’incarico. Il professionista, pertanto, deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell’incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili, dal momento del conferimento alla conclusione dell’incarico, e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell’esercizio dell’attività professionale.

Tenuta scritture contabili

- REGIME DEI MINIMI: il soggetto può aderire al regime dei contribuenti minimi, di cui alla Legge 24 Dicembre 2007, n. 244, art. 1, commi da 96 a 117, così come modificato ed integrato dal DL n. 98 del 06/07/2011, convertito in L. n. 111 del 15/07/2011 (con decorrenza, con riferimento a tali ultime modifiche, dal 01/01/2012), se in possesso di precisi requisiti (un volume d’affari inferiore a 30.000 € senza dipendenti ed investimenti nel triennio non superiori a 15.000,00 euro) . In presenza di tale regime non vi è l’obbligo di tenuta della contabilità

- NUOVE INIZIATIVE PRODUTTIVE: il professionista può aderire al “regime delle nuove iniziative produttive”, adottabile solo per i primi tre anni di attività, di cui alla Legge 23 dicembre 200, n. 388, art. 13, se persone fisiche o imprese familiari in possesso di precisi requisiti (negli ultimi 3 anni non hanno esercitato un’attività artistica, professionale o d’impresa, anche familiare o in forma associata, non intraprendono una nuova attività come mera prosecuzione di una precedente ed hanno ricavi o compensi nel corso dell’anno non superiori a 30.987,41 euro per l’esercizio di attività di lavoro autonomo o per attività imprenditoriali di servizi, ovvero a 61.974,83 euro negli altri casi). In presenza di tale regime non vi è l’obbligo di tenuta della contabilità; vanno conservati i documenti ricevuti ed emessi ai fini Iva.

- REGIME PREMIALE PER FAVORIRE LA TRASPARENZA: il soggetto può aderire al regime premiale, di cui all’articolo 10, primo comma, del DL n. 201/2011, a decorrere dal 1° gennaio 2013. Tale regime comporta la semplificazione degli adempimenti amministrativi, l’assistenza negli adempimenti amministrativi dell’Amministrazione finanziaria, l’accelerazione del rimborso o della compensazione dei crediti Iva, l’esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici (per i contribuenti non soggetti al regime dell’accertamento basato sugli studi di settore), e la riduzione di un anno dei termini di decadenza per l’attività di accertamento prevista dall’articolo 3, primo comma, del DPR n. 600/73 e dell’articolo 57, primo comma, del DPR n. 633/72. I benefici sono riconosciuti a condizione che il contribuente: provveda all’invio telematico all’amministrazione finanziaria dei corrispettivi, delle fatture emesse e ricevute e delle risultanze degli acquisti e delle cessioni non soggetti a fattura ed istituisca un conto corrente dedicato ai movimenti finanziari relativi all’attività esercitata. Non possono optare per il regime premiale i soggetti che svolgono l’attività attraverso società di capitali.

- CONTABILITÀ SEMPLIFICATA PER PROFESSIONISTI: in base a quanto disposto dall’art. 19 del D.P.R. n. 600/1973, i professionisti individuali e le società tra artisti e professionisti devono tenere, quale regime naturale, la contabilità semplificata.
Tale tipologia di contabilità prevede la tenuta del registro delle fatture di acquisto, del registro delle fatture emesse e di quello degli incassi e pagamenti (detto anche degli onorari e delle spese). In alternativa il professionista può tenere i registri Iva (fatture emesse e d’acquisto), nei quali annotare le operazioni rilevanti ai fini Irpef.

- CONTABILITÀ ORDINARIA PER PROFESSIONISTI: la contabilità ordinaria è facoltativa per i professionisti individuali e le società di persone, indipendentemente dai compensi fatturati.

- IVA PER CASSA (opzione): con l’introduzione del DL n. 83/2012, i soggetti passivi Iva, che nell’anno solare precedente hanno realizzato (o, in caso di inizio attività, prevedono di realizzare) un volume d’affari non superiore a 2 milioni di euro, possono optare per l’applicazione dell’Iva per cassa per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di cessionari o di committenti che agiscono nell’esercizio di impresa, arte o professione. L’opzione, come affermato dall’Agenzia delle Entrate con il Provvedimento del 21 novembre 2012, si desume dal comportamento concludente del contribuente e va comunicata nella prima dichiarazione annuale IVA da presentare successivamente alla scelta.

Dichiarazioni fiscali

- Comunicazione annuale dati Iva: obbligatoria, nell’ipotesi in cui il volume d’affari superi l’importo di 25.822,84 euro, per i professionisti individuali, per i professionisti che hanno aderito al “regime delle nuove iniziative produttive” e per le società di persone;

- Modello Iva: obbligatorio per i soggetti tenuti alle scritture contabili e per i professionisti che hanno aderito al “regime delle nuove iniziative produttive”;

- Modello 770 semplificato: da presentare nell’ipotesi di ritenute versate durante il periodo d’imposta;

- Modello 770 ordinario: da presentare in casi particolari;

- Modello Unico Persone Fisiche:
- i contribuenti minimi, di cui alla L. 244/07, devono compilare il quadro CM;
- i professionisti individuali, nell’ipotesi in cui tengano la contabilità in modalità semplificata, e coloro che hanno aderito al “regime delle nuove iniziative” devono compilare il quadro RE;
- i professionisti individuali, nell’ipotesi in cui tengano la contabilità in modalità ordinaria, devono compilare il quadro RE;

- Modello Unico Società di Persone:
- le società di persone, nell’ipotesi in cui tengano la contabilità in modalità semplificata, devono compilare il quadro RE;
- le società di persone, nell’ipotesi in cui tengono la contabilità in modalità ordinaria, anche se per opzione, devono compilare il quadro RF;

– Modello Studi di settore:
- i professionisti che svolgono l’attività di avvocato devono compilare il modello WK04U;

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