sabato 22 febbraio 2025
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DEDUCIBILITA’ FISCALE DEI CORSI DI FORMAZIONE

Ai fini della deducibilità dei costi dei corsi   formazione professionale, tra cui rientrano anche quelli relativi alla formazione continua, bisogna distinguere fra i tre casi possibili:.

  • socio imprenditore
  • lavoratore autonomo con partita Iva
  • lavoratore dipendente

Per l’ imprenditore e per i  soci di una impresa, le spese di formazione sono interamente deducibili dal reddito di impresa e anche l’Iva relativa è detraibile.

Queste spese comprendono sia i costi per l’acquisto di materiale didattico e di consumo che le eventuali spese di vitto e alloggio inerenti alla partecipazione ai corsi.

La deducibilità per il  lavoratore autonomo è limitata al 50% del costo del corso, le eventuali spese di vitto e alloggio sono  pure deducibili nella misura del 50%, ma non possono superare il 2 per cento dei compensi, i costi per l’acquisto di libri e riviste sono interamente deducibili.

Il  lavoratore dipendente non può dedurre in proprio i costi sostenuti per i corsi di formazionione. Questi costi sono deducibili invece dal titolare se è stato lui a sostenerli.

L’Agenzia delle Entrate nel 2012  ha trasformato in una circolare (circ. 35/E) le risposte che i tecnici dell’Amministrazione hanno fornito ai professionisti.

Nella circolare, infatti, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che bisogna far riferimento all’articolo 54, comma 5 del TUIR, secondo cui «le spese di partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale, incluse quelle di viaggio e soggiorno, sono deducibili nella misura del 50 per cento del loro ammontare».

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