Creazione di Impresa: La forma giuridica societaria
Il primo passo per la creazione di impresa nel nostro paese è quello di registrare una società. Una operazione necessaria, e molto importante. Al fine di districarsi nella scelta eccovi una classificazione delle forme societarie italiane .
L’ordinamento italiano prevede una moltitudine di soggetti giuridici di riferimento.
Se l’attività la svolgerà da solo, eventualmente con dipendenti o collaboratori familiari, si sceglierà l’impresa individuale (art. 2082 c.c.).
L’imprenditore individuale è l’unico proprietario della sua impresa, ne decide azioni e progetti, fonti di finanziamento ed utilizzo delle risorse. È ILLIMITATAMENTE RESPONSABILE per i debiti della sua impresa: illimitatamente perché risponde con il patrimonio dell’impresa e con il suo patrimonio personale. La costituzione di un’impresa individuale non prevede nessuna formalità: non è necessario presentarsi davanti ad un notaio né versare somme a titolo di capitale sociale. E’ sufficiente richiedere l’apertura della Partita Iva e iscriversi al Registro delle Imprese.
Se la gestione societaria sarà svolta insieme ad altre persone, si costituirà una società.
Per le società, facciamo una premessa fondamentale: esistono due grandi macroaree, le società di capitali e le società di persone.
Le società di capitali possono essere:
1) Società a responsabilità limitata (S.r.l.)
2) Società per azioni (S.p.a.)
3) Società in accomandita per azioni (S.a.p.a)
In questo tipo di società, la partecipazione dei soci al capitale può essere rappresentata da “azioni” o da “quote”, a seconda del tipo di società che viene prescelto. Per le S.r.l. è previsto un capitale minimo di 10.000 euro mentre per S.p.A. e S.a.p.A. il capitale minimo è di 120.000 euro.
Le caratteristiche principali delle società di capitali sono:
- presenza di personalità giuridica e autonomia patrimoniale perfetta: ciò significa che la società risponde delle obbligazioni solo con il suo patrimonio;
- responsabilità limitata dei soci per le obbligazioni sociali: i soci, cioè, rispondono dei debiti della società solo nei limiti delle azioni o delle quote che hanno sottoscritto. In caso di insolvenza della società, i creditori non possono rivalersi sul patrimonio personale dei soci (ciò significa che se qualcosa va male, la macchina, o la casa, che sono di mia proprietà, non mi vengono sequestate per pagare i debiti della società);
- potere di essere amministratore che non è vincolato alla qualità di socio: si può essere amministratore di una società di capitali pur non essendone socio;
- gestione della società che avviene tramite il metodo collegiale e in base al principio maggioritario: ciò significa che le decisioni vengono prese collegialmente, con il diritto di voto che è proporzionale alla partecipazione al capitale (se un socio ha il 58% del capitale, il suo voto vale di più di quello di un socio che ha il 30% del capitale).
Le società di persone sono società definite tali in quanto in esse prevale l’elemento soggettivo, rappresentato dai soci, rispetto al capitale.
Dal punto di vista formale, i tipi di società di persone sono tre:
- società semplice (S.s): sono formate da una pluralità di soci che rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali;
- società in nome collettivo (S.n.c);
- Società in accomandita semplice (S.a.s.), caratterizzate dalla presenza di due diverse categorie di soci: i soci accomandatari, cioè gli amministratori che rispondono solidalmente e illimitatamente e i soci accomandanti, coloro che forniscono il patrimonio della società, i quali rispondono nei limiti della partecipazione.
Sono considerate società di persone anche:
- l’impresa familiare dove con l’imprenditore collaborano anche i familiari;
- l’impresa coniugale esercitata dai coniugi.
Leave a Reply