Statuto Contribuente
Lo conoscete?
-È l’unica vostra arma per difendervi da #Equitalia e dal #Fisco.
L ‘articolo 2 prevede che per assicurare l’accessibilità e la comprensibilità delle norme fiscali, le leggi e gli atti aventi forza di legge, che non hanno un oggetto tributario, non possono contenere disposizioni di carattere tributario, fatte salve quelle strettamente inerenti all’oggetto della legge medesima.
All’articolo 3 poi era stato introdotto il principio della efficacia non retroattiva delle disposizioni tributarie, le quali divengono efficaci solo dopo la loro emanazione.
Per gli adempimenti tributari le norme diventano efficaci per i contribuenti addirittura dopo un termine minimo di 60 giorni dalla loro entrata in vigore.
Negli ultimi anni sono state introdotte modifiche alla normativa fiscale – contenzioso tributario, sanzioni, scadenze, proroghe – in atti più o meno urgenti che trattavano tutt’altro.
Il motivo per cui le scadenze per il pagamento degli acconti (e anche dell’Imu), sono state rinviate, fanno tornare di attualità il concreto valore dei principi sanciti dallo Statuto del contribuente (legge 212/2000) che da 13 anni, con la sua emanazione, avrebbe dovuto evitare proprio vicende come quella sugli acconti che, in questi giorni, si sta verificando e prima ancora lo spesometro.
Sia il legislatore che la stessa amministrazione finanziaria, ignorano questa legge e se ne ricordano solo dopo il nascere di svariate contestazione da parte degli ordini, e delle associazioni di categorie.
L’irretroattività delle norme tributarie avrebbe dovuto costituire principio generale del nostro sistema tributario. A fronte di un disposto normativo così chiaro, si verifica, al contrario, che ogni qualvolta vi sia una nuova norma, lo sforzo del legislatore prima, e dell’amministrazione dopo, è di affermare che si tratta di una norma procedurale e non sostanziale così ritenendola applicabile anche per il passato.
Dimenticando, in realtà, che anche le norme procedurali in materia tributaria che impongono nuovi oneri probatori e nuovi obblighi di documentazione, di fatto, finiscono per assumere un carattere sostanziale (si pensi a tutte le presunzioni in tema di indagini bancarie, estero vestizione, al raddoppio dei termini di decadenza).
A fronte di ciò sono sempre maggiori i casi in cui gli uffici rendendosi conto di errori o di contestazioni del tutto infondate a seguito dei ricorsi dei contribuenti, modificano gli atti impositivi annullando i precedenti in autotutela, utilizzando così tale istituto, che doveva portare benefici ai contribuenti, in uno strumento per riproporre e correggere gli errori degli uffici.
Non dovrebbero poi essere irrogate sanzioni quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione della norma o quando si traduce in una mera violazione formale.
Su questo punto la giurisprudenza di legittimità ha fornito interpretazioni molto rigorose ritenendo raramente applicabile tale non sanzionabilità.
Quindi meglio conoscere lo statuto per poter tutelare meglio i nostri diritti.
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